Art. 3
In vigore dal 6 feb 1985
Le comunicazioni previste nell' della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;949#art-3