Art. 3

In vigore dal 6 feb 1985
Le comunicazioni previste nell' della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti. I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976. — Testo vigente | Portale Normativo