Art. 2

In vigore dal 27 nov 1984
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;759#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982. — Testo vigente | Portale Normativo