Art. 1
In vigore dal 27 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;759#art-1