Art. 2

In vigore dal 27 nov 1984
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982. — Testo vigente | Portale Normativo