Art. 1

In vigore dal 27 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo