Art. 1
In vigore dal 5 set 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la metà";
All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-13;476#art-1