Art. 1

In vigore dal 5 set 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni: All'articolo 71: nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti: "all'articolo 70"; è soppresso l'ultimo comma; All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la metà"; All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca".
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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;476#art-1

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