Art. 4
LEGGE 13 agosto 1984, n. 476
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 13 agosto 1984, n. 476
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La disposizione stabilisce che determinate borse di studio e assegni di studio non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta locale sui redditi. L'esenzione riguarda le borse di studio universitarie previste dal D.P.R. 382/1980 e gli assegni corrisposti dallo Stato, dalle Regioni a statuto ordinario o speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assistenza scolastica universitaria. Infine, viene disposta l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 34 del D.P.R. 601/1973.
La norma introduce un'agevolazione fiscale per sostenere gli studenti e i ricercatori universitari esentando da imposte specifiche somme erogate a titolo di studio.
Si applica ai percettori delle borse di studio universitarie e degli assegni di studio erogati da Stato, Regioni o Province autonome, nonché agli enti erogatori.
Uno studente universitario riceve un assegno di studio per l'assistenza scolastica erogato dalla propria Regione. Sulla somma percepita non vengono applicate né l'imposta sul reddito delle persone fisiche né l'imposta locale sui redditi.
È stato abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (precedentemente sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.