Art. 4

LEGGE 13 agosto 1984, n. 476

In vigore dal 5 set 1984
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonchè dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall' della legge 3 novembre 1982, n. 835. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984 PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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In sintesi

La disposizione stabilisce che determinate borse di studio e assegni di studio non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta locale sui redditi. L'esenzione riguarda le borse di studio universitarie previste dal D.P.R. 382/1980 e gli assegni corrisposti dallo Stato, dalle Regioni a statuto ordinario o speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assistenza scolastica universitaria. Infine, viene disposta l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 34 del D.P.R. 601/1973.

Perché esiste questa norma

La norma introduce un'agevolazione fiscale per sostenere gli studenti e i ricercatori universitari esentando da imposte specifiche somme erogate a titolo di studio.

A chi si applica

Si applica ai percettori delle borse di studio universitarie e degli assegni di studio erogati da Stato, Regioni o Province autonome, nonché agli enti erogatori.

Esempio pratico

Uno studente universitario riceve un assegno di studio per l'assistenza scolastica erogato dalla propria Regione. Sulla somma percepita non vengono applicate né l'imposta sul reddito delle persone fisiche né l'imposta locale sui redditi.

Cosa è cambiato

È stato abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (precedentemente sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835).

Domande frequenti

Quali imposte non si applicano alle borse e agli assegni di studio previsti dalla norma?Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Quali enti possono erogare gli assegni di studio esenti?Gli assegni possono essere corrisposti dallo Stato, dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Quale disposizione precedente viene esplicitamente abrogata?Viene abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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