Art. 2

In vigore dal 6 lug 1984
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - CARTA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;244#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione Internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979. — Testo vigente | Portale Normativo