Art. 1
In vigore dal 6 lug 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-06-12;244#art-1