Art. 2

In vigore dal 25 apr 1984
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1984 PERTINI CRAXI - LONGO - VISENTINI - ALTISSIMO - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 aprile 1984.
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali. — Testo vigente | Portale Normativo