Art. 1
In vigore dal 25 apr 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, con la seguente modificazione:
L'articolo 3 è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-04-18;85#art-1