Art. 5

LEGGE 10 maggio 1983, n. 190

In vigore dal 1 gen 1994
La norma di cui al primo comma dell' della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere le finalità della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dai soggetti danti causa. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Le unità immobiliari ad uso di abitazione, ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
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