Art. 10

LEGGE 10 maggio 1983, n. 190

In vigore dal 2 giu 1983
All'onere di lire 8.750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1983 PERTINI FANFANI - NICOLAZZI - PANDOLFI - BODRATO - GORIA - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo