Art. 19

In vigore dal 7 feb 2014
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) . Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-19

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