Art. 19
22 / 92In vigore dal 7 feb 2014
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-19