Accordo

Art. 46

Garanzie di approvvigionamento e acceso ai mercati

In vigore dal 12 lug 1983
Garanzie di approvvigionamento e acceso ai mercati 1. I membri svolgono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente accordo. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori. 2. I membri esportatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori. 3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati. 4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo. 5. Il Consiglio può rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-46

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