Art. 7

LEGGE 2 maggio 1983, n. 175

In vigore dal 13 mag 1983
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - DARIDA - SCOTTI - GORIA - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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