Art. 3

LEGGE 2 maggio 1983, n. 175

In vigore dal 13 mag 1983
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
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