Art. 1

In vigore dal 2 mar 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunità e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità: A) 17 luglio 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera; protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità, per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera; B) 6 novembre 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda; C) 28 novembre 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-rd-1

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