Art. 2

In vigore dal 28 dic 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - COLOMBO - FORTE - CASALINUOVO - CAPRIA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913#art-2

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