Art. 1
In vigore dal 28 dic 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, e relativi scambi di note in pari data.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;913#art-1