Convenzione
Art. 31
Denuncia
In vigore dal 29 ott 1982
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare successivo al quinto anno solare che segue la data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTA a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Granducato di Lussemburgo
VALFRÈ FLESCH
Storico versioni
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