Convenzione
Art. 30
Entrata in vigore
In vigore dal 29 ott 1982
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 1978;
b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 10 gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso previste dalla presente Convenzione, con riferimento alle imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-30