Art. 1
In vigore dal 29 ott 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;745#art-rd-1