Convenzione

Art. 32

Denuncia

In vigore dal 29 ott 1982
Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia e, con riferimento al patrimonio imponibile, per l'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Copenaghen il giorno 26 febbraio del 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, danese ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. Per il Governo della Repubblica italiana: -------------------------- Per il governo del Regno di Danimarca: --------------------------- Attilio RUFFINI
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745#art-c-32

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