Convenzione
Art. 20
Professori ed insegnanti
In vigore dal 29 ott 1982
Professori ed insegnanti
Le remunerazioni che un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo inferiore ad un anno presso una università od altro analogo istituto d'insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-07;745#art-c-20