Art. 20 · Professori ed insegnanti
Convenzione

Art. 20

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Professori ed insegnanti

In vigore dal 29 ott 1982
Professori ed insegnanti Le remunerazioni che un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo inferiore ad un anno presso una università od altro analogo istituto d'insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745#art-c-20