Art. 2

In vigore dal 14 ago 1982
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544. — Testo vigente | Portale Normativo