Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ago 1982
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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