Art. 24
In vigore dal 12 ago 1982
I limiti di spesa stabiliti con leggi 1 marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati.
Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.
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