Art. 7

LEGGE 20 luglio 1982, n. 464

In vigore dal 25 lug 1982
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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