Art. 3
LEGGE 20 luglio 1982, n. 464
In vigore dal 30 nov 1989
Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonchè sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:
per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;
per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.
Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.
Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.
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