Art. 2

In vigore dal 17 ago 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;488#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980. — Testo vigente | Portale Normativo