Art. 1
In vigore dal 17 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;488#art-1