Art. 8
LEGGE 10 giugno 1982, n. 361
In vigore dal 18 giu 1982
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-10;361#art-8