Art. 8 · LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Art. 8

LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

In vigore dal 18 giu 1982
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
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