Art. 1

In vigore dal 30 lug 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo