Convenzione
Art. 31
Denuncia
In vigore dal 30 lug 1982
.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cesserà d'essere applicabile:
a) in Svezia:
i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia; e
ii) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia:
ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli,
FATTA a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana del Regno di Svezia
BUCCI LEWENHAUPT
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-31