Convenzione
Art. 30
Entrata in vigore
In vigore dal 30 lug 1982
.
(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Svezia:
i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
e
ii) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, è abrogata.
Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformità al paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-30