Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 30 lug 1982
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Svezia o l'Italia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacente il territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il termine "Svezia" designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente al diritto internazionale, la Svezia può esercitare i diritti di esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
1) in Italia: il Ministero delle finanze;
2) in Svezia: il Ministro del bilancio o il suo rappresentante debitamente autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-3