Art. 63

LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

In vigore dal 6 mag 1988
(Norme per il personale assegnato a particolari compiti) Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonchè il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda. Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite. Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente . Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano. Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all' della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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