Art. 5
LEGGE 20 maggio 1982, n. 270
In vigore dal 6 giu 1982
(Esoneri e compensi)
I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente , sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonchè dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
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