Art. 4
LEGGE 20 maggio 1982, n. 270
In vigore dal 2 ago 1984
(Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi)
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi
.
In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
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