Art. 21
LEGGE 10 maggio 1982, n. 251
In vigore dal 30 mag 1982
Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio
1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
ANDREATTA - LA MALFA
- ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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