Art. 21

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA - LA MALFA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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