Art. 21 · LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Art. 21

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA - LA MALFA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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