Art. 18

LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

In vigore dal 6 mag 1982
(Miglioramenti eseguiti dal proprietario) Il terzo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti: "Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito. Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo