Art. 2

In vigore dal 11 giu 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980. — Testo vigente | Portale Normativo