Art. 1
In vigore dal 11 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;283#art-1