Art. 58
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Norma finale)
È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;186#art-58