Art. 58 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 58

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Norma finale) È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186#art-58